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IVA sul distacco del personale: nuova disciplina in vigore dal 1° gennaio 2025

Dal 1° gennaio 2025, il distacco del personale sarà soggetto a IVA, anche senza mark-up. Lo prevede l’art. 16-ter del D.L. 131/2024, in linea con la Corte di Giustizia UE (C-94/19) e l’interpello n. 38/2025 dell’Agenzia delle Entrate.

L’IVA si applica anche se il corrispettivo copre solo il rimborso dei costi. La norma riguarda solo i nuovi contratti o rinnovi dal 2025; per quelli preesistenti restano le vecchie regole.


Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova disciplina riguardante l’assoggettamento a IVA delle prestazioni di distacco del personale, anche in assenza di un mark-up.

Tale modifica è stata introdotta dall’art. 16-ter del Decreto-Legge n. 131/2024, in conformità ai principi sanciti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-94/19 e chiarita ulteriormente dalla risposta a interpello n. 38/2025 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.

In particolare, la nuova disciplina stabilisce che il distacco del personale sarà soggetto a IVA anche nel caso in cui il corrispettivo ricevuto dalla società distaccataria consista esclusivamente nel rimborso dei costi sostenuti dalla società distaccante, comprensivi di tutti gli oneri previdenziali e assicurativi, senza l’applicazione di alcuna maggiorazione (“mark-up”).

La risposta a interpello n. 38/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha confermato che la rilevanza ai fini IVA del distacco si basa sulla presenza di un nesso diretto tra la prestazione fornita e il corrispettivo ricevuto. Questo nesso si realizza anche quando il rimborso riguarda unicamente i costi effettivi sostenuti per ciascun lavoratore distaccato.

La stessa Agenzia ha precisato che tale assoggettamento a IVA non dipende dalla presenza di una componente lucrativa, ma esclusivamente dal rapporto di reciprocità tra la prestazione e il pagamento.

La nuova normativa si applicherà esclusivamente ai contratti di distacco stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2025. Per i contratti già in essere prima di tale data, continueranno a valere i comportamenti pregressi adottati dai contribuenti, sia che l’IVA sia stata applicata conformemente alla giurisprudenza europea, sia che non sia stata applicata sulla base della normativa nazionale allora vigente.

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