Anche se si tratta di un aggiornamento legislativo già entrato in vigore a Gennaio 2024 vorremmo ribadire quanto disposto dall’art.9 del D.Lgs. 8 gennaio 2024.
Le nuove regole prevedono quanto segue:
- Contribuenti mensili:
- Per le liquidazioni da gennaio a ottobre, il versamento IVA è dovuto solo se l’importo a debito supera i 100 euro (considerando anche eventuali debiti riportati dal mese precedente). Se inferiore, il versamento viene rimandato al mese successivo.
- Per le liquidazioni di novembre e dicembre, non c’è una soglia minima: l’eventuale debito va versato rispettivamente entro il 16/12 e il 16/01, indipendentemente dall’importo.
- Contribuenti trimestrali:
- Per il I e II trimestre, il versamento IVA è dovuto solo se l’importo a debito supera i 100 euro (considerando anche eventuali debiti e interessi riportati dal trimestre precedente). Se inferiore, il versamento viene rimandato al trimestre successivo.
- Per la liquidazione del III trimestre, il versamento IVA è sempre dovuto entro il 16/11, indipendentemente dall’importo a debito.
- Per il IV trimestre, il debito IVA transita direttamente nella Dichiarazione IVA annuale.
- Contribuenti trimestrali speciali:
Si applicano gli stessi principi dei trimestrali ordinari per i primi tre trimestri. Il versamento del debito del IV trimestre deve avvenire entro il 16/02 con codice tributo 6034, senza soglia minima.
- Contribuenti con contabilità presso terzi e “IVA per cassa”:
Le modifiche non alterano le modalità di versamento e i relativi termini, ma solo la base di calcolo dell’IVA dovuta.
Effetti sulla LIPE 2024: Le istruzioni per la LIPE 2024 sono state modificate per indicare nel Rigo VP7 l’eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente perché non superiore a 100 euro.
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Foto di Dimitri Karastelev su Unsplash



