Punti di Rilievo del Cambiamento
- Abolizione del Principio Generale:
Verrà abrogato l’attuale principio generale di parziale imponibilità dei dividendi, che prevedeva l’esclusione dal reddito imponibile del 95% degli utili distribuiti (con conseguente imponibilità del solo 5% per le società).ù
- Introduzione di un Regime Selettivo (Tipo “Madre-Figlia”):
L’esclusione del 95% (e l’imponibilità del 5%) sarà riconosciuta solo alle società che detengono, al momento della delibera, una partecipazione diretta o indiretta almeno pari al 10% nel capitale della società distributrice.
- Assenza di Soglia Minima:
In mancanza della soglia minima del 10% di partecipazione, i dividendi concorrono per intero (al 100%) alla formazione del reddito imponibile, sia per le società di capitali che per le società di persone.
- Dividendi Esteri:
Il criterio della soglia minima di partecipazione del 10% si applica anche ai dividendi di fonte estera.
- Persone Fisiche:
Il trattamento fiscale per le persone fisiche che percepiscono dividendi rimane invariato.
Applicazione delle Nuove Disposizioni
- Le nuove regole si applicano alle delibere di distribuzione di utili e riserve deliberate a partire dal 1° gennaio 2026, indipendentemente dalla data del pagamento effettivo.
- La data della delibera dell’organo competente è l’unico elemento che determina il trattamento fiscale.
- Viene richiamato il principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate (n. 3/2022) secondo cui l’Amministrazione può contestare la validità della delibera in caso di elementi che ne indichino la natura simulata o elusiva (es. retrocessione degli utili, pagamenti anomali).
Confronto Regime Fiscale Dividendi (Società)
| Caratteristica | Regime Fiscale Attuale (Fino al 31/12/2025) | Nuovo Regime Fiscale (Dal 01/01/2026) |
| Principio Base | Parziale Imponibilità Generale (Art. 89, comma 2, TUIR). | Regime Selettivo subordinato a requisiti partecipativi. |
| Soglia Minima di Partecipazione | Non richiesta (Il beneficio è generale). | Richiesta: Partecipazione diretta o indiretta almeno pari al 10% al momento della delibera. |
| Trattamento Fiscale Standard | Esclusione del 95% dal reddito imponibile. | Esclusione del 95% dal reddito imponibile. |
| Imponibilità Standard | Concorso al reddito imponibile per il 5%. | Concorso al reddito imponibile per il 5% (solo se si detiene il 10%). |
| Trattamento Senza Soglia Minima | Concorso al reddito imponibile per il 5%. | Concorso al reddito imponibile per il 100% (se si detiene il 10%). |
| Ambito di Applicazione | Società di capitali e società di persone. | Società di capitali e società di persone. |
| Dividendi Esteri | Stesso trattamento (5% imponibile). | Stesso trattamento, ma il requisito del 10% è applicato. |
| Delibera di Riferimento | Dipende dalla delibera o dalla percezione a seconda dei casi. | Delibere di distribuzione adottate dal 1° gennaio 2026. |
Conclusione del Confronto
- Oggi:
La regola generale è l’imponibilità minima del 5%, a prescindere dalla quota detenuta.
- Domani (dal 2026):
L’imponibilità minima del 5% diventa un’eccezione (riservata ai “soci qualificati” con il 10%). Per tutte le altre partecipazioni minori (sotto il 10%), il dividendo diventerà interamente imponibile (100%).
Questa modifica incentiva le società a detenere partecipazioni rilevanti e rende cruciale la verifica della quota di partecipazione per mantenere il beneficio fiscale.



