Nuovo Regime Fiscale dei Dividendi (dal 1° gennaio 2026)

Con il disegno di legge di bilancio per il 2026, si preannuncia un rilevante cambiamento nel regime fiscale applicabile ai dividendi percepiti dalle società, destinato a modificare un assetto normativo consolidato da oltre vent’anni.

Punti di Rilievo del Cambiamento

  • Abolizione del Principio Generale:
    Verrà abrogato l’attuale principio generale di parziale imponibilità dei dividendi, che prevedeva l’esclusione dal reddito imponibile del 95% degli utili distribuiti (con conseguente imponibilità del solo 5% per le società).ù

  • Introduzione di un Regime Selettivo (Tipo “Madre-Figlia”):
    L’esclusione del 95% (e l’imponibilità del 5%) sarà riconosciuta solo alle società che detengono, al momento della delibera, una partecipazione diretta o indiretta almeno pari al 10% nel capitale della società distributrice.

  • Assenza di Soglia Minima:
    In mancanza della soglia minima del 10% di partecipazione, i dividendi concorrono per intero (al 100%) alla formazione del reddito imponibile, sia per le società di capitali che per le società di persone.

  • Dividendi Esteri:
    Il criterio della soglia minima di partecipazione del 10% si applica anche ai dividendi di fonte estera.

  • Persone Fisiche:
    Il trattamento fiscale per le persone fisiche che percepiscono dividendi rimane invariato.

Applicazione delle Nuove Disposizioni

  • Le nuove regole si applicano alle delibere di distribuzione di utili e riserve deliberate a partire dal 1° gennaio 2026, indipendentemente dalla data del pagamento effettivo.

  • La data della delibera dell’organo competente è l’unico elemento che determina il trattamento fiscale.

  • Viene richiamato il principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate (n. 3/2022) secondo cui l’Amministrazione può contestare la validità della delibera in caso di elementi che ne indichino la natura simulata o elusiva (es. retrocessione degli utili, pagamenti anomali).

Confronto Regime Fiscale Dividendi (Società)

CaratteristicaRegime Fiscale Attuale
(Fino al 31/12/2025)
Nuovo Regime Fiscale
(Dal 01/01/2026)
Principio BaseParziale Imponibilità Generale (Art. 89, comma 2, TUIR).Regime Selettivo subordinato a requisiti partecipativi.
Soglia Minima di PartecipazioneNon richiesta (Il beneficio è generale).Richiesta: Partecipazione diretta o indiretta almeno pari al 10% al momento della delibera.
Trattamento Fiscale StandardEsclusione del 95% dal reddito imponibile.Esclusione del 95% dal reddito imponibile.
Imponibilità StandardConcorso al reddito imponibile per il 5%.Concorso al reddito imponibile per il 5% (solo se si detiene il 10%).
Trattamento Senza Soglia MinimaConcorso al reddito imponibile per il 5%.Concorso al reddito imponibile per il 100% (se si detiene il 10%).
Ambito di ApplicazioneSocietà di capitali e società di persone.Società di capitali e società di persone.
Dividendi EsteriStesso trattamento (5% imponibile).Stesso trattamento, ma il requisito del 10% è applicato.
Delibera di RiferimentoDipende dalla delibera o dalla percezione a seconda dei casi.Delibere di distribuzione adottate dal 1° gennaio 2026.

Conclusione del Confronto

  • Oggi:
    La regola generale è l’imponibilità minima del 5%, a prescindere dalla quota detenuta.

  • Domani (dal 2026):
    L’imponibilità minima del 5% diventa un’eccezione (riservata ai “soci qualificati” con il 10%). Per tutte le altre partecipazioni minori (sotto il 10%), il dividendo diventerà interamente imponibile (100%).

Questa modifica incentiva le società a detenere partecipazioni rilevanti e rende cruciale la verifica della quota di partecipazione per mantenere il beneficio fiscale.

Immagine di copertina:
Foto di FIN su Unsplash

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