La nuova disciplina (art. 13 co. 3 del DL 31.10.2025 n. 159) ha modificato l’art. 5 co. 1 del DL 179/2012, che inizialmente aveva esteso l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o domicilio digitale anche agli “amministratori di imprese costituite in forma societaria” (Legge di Bilancio 2025).
Ecco in sintesi cosa prevede la nuova normativa:
Destinatari dell’Obbligo (Nuova Norma)
L’obbligo di comunicare la PEC al Registro delle Imprese si applica in modo più restrittivo e specifico solo a:
- Amministratore unico
- Amministratore delegato
- In mancanza dei precedenti, al Presidente del consiglio di amministrazione (CdA)
Unioncamere (documento 10.11.2025) chiarisce che l’obbligo si applica esclusivamente a chi ricopre tali cariche nelle sole società di capitali, nonché nelle società consortili e cooperative che rivestono tale forma giuridica.
Esclusioni (Nuova Norma)
Sono esclusi dall’obbligo:
- Gli amministratori di società di persone (snc, sas).
- Gli amministratori di S.r.l. in cui la gestione è affidata a più soggetti disgiuntamente o congiuntamente (art. 2475 co. 3 c.c.).
- I Liquidatori (orientamento delle Camere di Commercio).
- I Consiglieri privi di deleghe di CdA nelle società di capitali.
Termini di Adeguamento
- Imprese già iscritte al 31.10.2025: Devono comunicare il domicilio digitale degli amministratori interessati entro il 31 dicembre 2025.
- Nuove nomine, conferimenti, o costituzioni: La comunicazione deve avvenire contestualmente all’atto del conferimento o rinnovo dell’incarico.
Divieto di Coincidenza della PEC
La nuova normativa stabilisce espressamente che:
- Il domicilio digitale degli amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa.
- È possibile usare la medesima PEC per più incarichi di amministratore in diverse società.
Profili Sanzionatori
- Nuove iscrizioni/nomine/conferme: La mancata indicazione della PEC è causa di sospensione della domanda fino alla regolarizzazione.
- Imprese esistenti (mancato rispetto del termine 31.12.2025): Applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. in misura raddoppiata (da € 206,00 a € 2.064,00) e possibile assegnazione d’ufficio di una PEC.
Esenzione Costi
L’iscrizione e le successive variazioni della PEC dell’amministratore, se presentate come “Pratica semplice” (non unitamente ad altri atti), sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Differenze tra Nuova e Precedente Normativa
| Aspetto | Precedente Normativa (L. 207/2024) | Nuova Normativa (DL 159/2025) |
| Destinatari | Generico riferimento a “gli amministratori di imprese costituite in forma societaria”. | Riferimento specifico e limitato a: Amministratore Unico, Amministratore Delegato, o Presidente del CdA. |
| Ambito Soggettivo | La generalità del riferimento poneva problemi di coordinamento (es. snc/sas, srl con amministrazione congiunta). | Interpretazione restrittiva: solo Società di Capitali e figure apicali specifiche. Escluse Società di Persone, Liquidatori e Consiglieri senza deleghe. |
| Coincidenza PEC | Possibilità incerta o discussa di far coincidere la PEC dell’amministratore con quella della società. | Espresso divieto: la PEC dell’amministratore non può coincidere con la PEC della società. |
| Termine | Era discuto se esistesse un termine per le società già costituite all’1.1.2025. | Termine esplicito: le imprese già iscritte devono adempiere entro il 31 dicembre 2025. |
| Liquidatori | Chiarimento (MIMIT) che l’obbligo si applicava anche ai Liquidatori. | Il riferimento puntuale alle figure apicali (AU, AD, Presidente) sembra escludere l’obbligo per i Liquidatori. |
Fonti:
unioncamere.gov.it
Immagine di copertina:
Foto di Mariia Shalabaieva su Unsplash



