Obbligo di PEC per Amministratori: Nuova Normativa

Obbligo di PEC per gli amministratori - Novità del DL 1592025 e chiarimenti Unioncamere.

La nuova disciplina (art. 13 co. 3 del DL 31.10.2025 n. 159) ha modificato l’art. 5 co. 1 del DL 179/2012, che inizialmente aveva esteso l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o domicilio digitale anche agli “amministratori di imprese costituite in forma societaria” (Legge di Bilancio 2025).

Ecco in sintesi cosa prevede la nuova normativa:

Destinatari dell’Obbligo (Nuova Norma)

L’obbligo di comunicare la PEC al Registro delle Imprese si applica in modo più restrittivo e specifico solo a:

  • Amministratore unico
  • Amministratore delegato
  • In mancanza dei precedenti, al Presidente del consiglio di amministrazione (CdA)

Unioncamere (documento 10.11.2025) chiarisce che l’obbligo si applica esclusivamente a chi ricopre tali cariche nelle sole società di capitali, nonché nelle società consortili e cooperative che rivestono tale forma giuridica.

Esclusioni (Nuova Norma)

Sono esclusi dall’obbligo:

  • Gli amministratori di società di persone (snc, sas).
  • Gli amministratori di S.r.l. in cui la gestione è affidata a più soggetti disgiuntamente o congiuntamente (art. 2475 co. 3 c.c.).
  • I Liquidatori (orientamento delle Camere di Commercio).
  • I Consiglieri privi di deleghe di CdA nelle società di capitali.

Termini di Adeguamento

  • Imprese già iscritte al 31.10.2025: Devono comunicare il domicilio digitale degli amministratori interessati entro il 31 dicembre 2025.
  • Nuove nomine, conferimenti, o costituzioni: La comunicazione deve avvenire contestualmente all’atto del conferimento o rinnovo dell’incarico.

Divieto di Coincidenza della PEC
La nuova normativa stabilisce espressamente che:

  • Il domicilio digitale degli amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa.
  • È possibile usare la medesima PEC per più incarichi di amministratore in diverse società.

Profili Sanzionatori

  • Nuove iscrizioni/nomine/conferme: La mancata indicazione della PEC è causa di sospensione della domanda fino alla regolarizzazione.
  • Imprese esistenti (mancato rispetto del termine 31.12.2025): Applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. in misura raddoppiata (da € 206,00 a € 2.064,00) e possibile assegnazione d’ufficio di una PEC.

Esenzione Costi

L’iscrizione e le successive variazioni della PEC dell’amministratore, se presentate come “Pratica semplice” (non unitamente ad altri atti), sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Differenze tra Nuova e Precedente Normativa

AspettoPrecedente Normativa (L. 207/2024)Nuova Normativa (DL 159/2025)
DestinatariGenerico riferimento a “gli amministratori di imprese costituite in forma societaria”.Riferimento specifico e limitato a: Amministratore Unico, Amministratore Delegato, o Presidente del CdA.
Ambito SoggettivoLa generalità del riferimento poneva problemi di coordinamento (es. snc/sas, srl con amministrazione congiunta).Interpretazione restrittiva: solo Società di Capitali e figure apicali specifiche. Escluse Società di Persone, Liquidatori e Consiglieri senza deleghe.
Coincidenza PECPossibilità incerta o discussa di far coincidere la PEC dell’amministratore con quella della società.Espresso divieto: la PEC dell’amministratore non può coincidere con la PEC della società.
TermineEra discuto se esistesse un termine per le società già costituite all’1.1.2025.Termine esplicito: le imprese già iscritte devono adempiere entro il 31 dicembre 2025.
LiquidatoriChiarimento (MIMIT) che l’obbligo si applicava anche ai Liquidatori.Il riferimento puntuale alle figure apicali (AU, AD, Presidente) sembra escludere l’obbligo per i Liquidatori.

Fonti:
unioncamere.gov.it

Immagine di copertina:
Foto di Mariia Shalabaieva su Unsplash

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