La Legge 14 marzo 2025, n. 35, ha introdotto significative modifiche all’articolo 2407 del Codice Civile, ridefinendo il regime di responsabilità civile dei sindaci nelle società di capitali.
Principali novità
- Tetto massimo alla responsabilità civile: In assenza di dolo, la responsabilità dei sindaci è ora limitata a un multiplo del compenso annuo percepito, secondo tre fasce:
- 15 volte il compenso per retribuzioni fino a €10.000
- 12 volte per compensi tra €10.000 e €50.000
- 10 volte per compensi superiori a €50.000
- Pertanto questo limite si applica alle responsabilità verso la società, i soci, i creditori e i terzi.
- Prescrizione quinquennale: L’azione di responsabilità si prescrive in cinque anni, decorrenti dal deposito della relazione dei sindaci allegata al bilancio dell’esercizio in cui si è verificato il danno.
- Responsabilità estesa: I sindaci possono essere ritenuti responsabili anche nei confronti di singoli soci e terzi, in linea con quanto già previsto per gli amministratori.
Queste modifiche mirano a bilanciare i doveri di vigilanza dei sindaci con una maggiore certezza giuridica, riducendo il rischio di richieste risarcitorie sproporzionate e incentivando l’assunzione di incarichi da parte di professionisti qualificati.
Entrata in vigore il 12 aprile 2025.
Fonti:
👉 Legge 14 marzo 2025, n. 35 – Gazzetta Ufficiale
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